Art. 25.
(Tutela della sicurezza interna dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza).

      1. All'espletamento di compiti controinformativi, antisovversione, controsabotaggio e antiterrorismo, e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, nell'ambito dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provvedono, in collaborazione con il SIS, appositi servizi o reparti interni, istituiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti.